COS'È |
La minorenne che vuole interrompere la gravidanza nei primi novanta giorni, deve avere l’assenso dei genitori o di chi esercita la tutela. In caso diverso [ossia: a) se è inopportuno consultare le persone predette; b) se queste rifiutano il consenso; c) se esprimono pareri difformi], può essere autorizzata dal Giudice Tutelare. |
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LEGGI REGOLAMENTI |
art. 12 L. del 22/5/1978 n° 194 |
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CHI |
La donna minore di età (inferiore di anni 18).La richiesta viene redatta dal consultorio o dal medico.
E’ competente il Giudice Tutelare del Tribunale del luogo nel quale opera il Consultorio Familiare. |
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COME |
Il Giudice Tutelare interviene su relazione presentata dal Consultorio Familiare,la donna viene autorizzata a decidere di interrompere la gravidanza, dopo essere stata sentita dal Giudice Tutelare. Il provvedimento del Giudice Tutelare non è soggetto a reclamo. |
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Occorre allegare: |
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- certificazione medica dove risultino le settimane di gravidanza;
- documento di riconoscimento della minore;
- relazione del Consultorio Familiare.
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